Accordo Provinciale di Programma per l’integrazione scolastica
e formativa degli studenti in situazione di handicap (legge 5/2/1992
n° 104)
15 Ottobre 2001
Pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna
del 7/12/2001 N° 179
Art. 5 – Impegni degli Enti
5.1) AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA si impegna a:
…
d) realizzare attività di aggiornamento/formazione
in servizio per gli insegnati di sostegno e curricolari,
nonchè i collaboratori scolastici, impeganti nell’integrazione,
su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche
tecnologie per il superamento dell’handicap.
5.2) PROVINCIA DI BOLOGNA si impegna a:
…
b) realizzare, in modo coordinato con gli altri
Enti sottoscrittori, gli interventi di diritto allo studio
in attuazione […….] degli Articoli 3 “Tipologia
degli interventi e destinatari” e 5 “Interventi per
l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap”
della Legge Regionale n. 26/2001 “Diritto allo studio
e all’apprendimento per tutta la vita. [….]
5.3) AZIENDE U.S.L. si impegnano a:
a) tramite il Programma informatico AUH (Archivio Unificato Handicap),
redigere l’attestazione di handicap, la diagnosi funzionale
e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche
ed i bisogni degli alunni, anche ai fini dell’identificazione
delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo
di integrazione scolastica; [….]
…
f) fornire, quando prescritto, protesi
ed ausili indicati dal nomenclatore tariffario.
5.4) AMMINISTRAZIONI COMUNALI si impegnano a:
…
5.4.2) in qualità di Ente Locale:
b) dotare gli allievi in situazione di handicap di
attrezzature tecniche, materiale didattico e ausili
personali, previsti nel Profilo Dinamico Funzionale,
extra nomenclatore tariffario, necessari per rendere effettivo
il diritto allo studio […..]
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