Le tecnologie prescrivibili
TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE - 21.36
Comunicatore telefonico
Può essere concesso soltanto ai sordi riconosciuti ai sensi
della legge 381/70
Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordi utilizzando
la rete fissa di telecomunicazione sostituendo al messaggio verbale
il messaggio scritto e visualizzato, nonché l'invio di frasi
e messaggi di allarme in voce I protocolli di comunicazione da prevedere
sono l'EDT (EUROPIAN DEAF TELEPHONE) e, entro il mese di ottobre
1998, quello descritto dalla Raccomandata ITU - T V18. (IEC 63,
CEN/TC 293-138-7)
401.21.21 21.36.09.003
Caratteristiche:
L'apparecchiatura deve poter inviare frasi e messaggi di allarme
in voce prememorizzati destinati agli udenti. Il messaggio di allarme
in voce deve permettere l'identificazione del chiamante allo scopo
di consentirne il soccorso. L'apparecchiatura deve essere dotata
di sistema di alimentazione autonoma che garantisca almeno trenta
minuti di comunicazione, deve poter funzionare sia in accoppiamento
acustico che in collegamento diretto alla linea telefonica al fine
di garantire la comunicazione in ogni condizione. Il visore deve
avere minimo 40 caratteri, tastiera alfanumerica per digitazione
tipo QWERTY, trasmissione segnale di allarme, velocità di
trasmissione almeno 110 BAUD. L'apparecchiatura deve prevedere un
dispositivo atto a far rilevare al sordo la chiamata in arrivo.
Nota: il prezzo del comunicatore telefonico deve intendersi comprensivo
delle seguenti prestazioni: installazione, addestramento all'uso
(10 h.), riparazioni in caso di guasto con sostituzione temporanea
con analogo apparecchio per un periodo di garanzia di 12 mesi.
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