RIFERIMENTI NORMATIVI
Sanità e ausili tecnologici

Le tecnologie prescrivibili
TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE - 21.36

Comunicatore telefonico
Può essere concesso soltanto ai sordi riconosciuti ai sensi della legge 381/70
Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordi utilizzando la rete fissa di telecomunicazione sostituendo al messaggio verbale il messaggio scritto e visualizzato, nonché l'invio di frasi e messaggi di allarme in voce I protocolli di comunicazione da prevedere sono l'EDT (EUROPIAN DEAF TELEPHONE) e, entro il mese di ottobre 1998, quello descritto dalla Raccomandata ITU - T V18. (IEC 63, CEN/TC 293-138-7)
401.21.21 21.36.09.003
Caratteristiche:
L'apparecchiatura deve poter inviare frasi e messaggi di allarme in voce prememorizzati destinati agli udenti. Il messaggio di allarme in voce deve permettere l'identificazione del chiamante allo scopo di consentirne il soccorso. L'apparecchiatura deve essere dotata di sistema di alimentazione autonoma che garantisca almeno trenta minuti di comunicazione, deve poter funzionare sia in accoppiamento acustico che in collegamento diretto alla linea telefonica al fine di garantire la comunicazione in ogni condizione. Il visore deve avere minimo 40 caratteri, tastiera alfanumerica per digitazione tipo QWERTY, trasmissione segnale di allarme, velocità di trasmissione almeno 110 BAUD. L'apparecchiatura deve prevedere un dispositivo atto a far rilevare al sordo la chiamata in arrivo. Nota: il prezzo del comunicatore telefonico deve intendersi comprensivo delle seguenti prestazioni: installazione, addestramento all'uso (10 h.), riparazioni in caso di guasto con sostituzione temporanea con analogo apparecchio per un periodo di garanzia di 12 mesi.